Pubblicata da Inail la circolare dell’11 settembre 2020 n.34 che riporta chiarimenti sulle pratiche di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro e sull’imprescindibilità del giudizio di idoneità parziale
temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente espresso dal medico competente o dalla Asl ai fini dello stesso reinserimento.
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n. 30 e 26 febbraio 2019, n. 6. Valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi. Chiarimenti interpretativi.
Il nuovo documento riprende le indicazioni delle tre circolari citate nell’oggetto riportando le seguenti conclusioni:
- con giudizio Asl non ancora espresso o giudizio del medico competente e delle Asl senza limitazioni, questi non possono costituire “condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo”;
- giudizio di idoneità parziale o inidoneità temporanea o permanente, deve essere considerato come elemento imprescindibile per la valutazione del progetto lavorativo.
Resta ferma la necessità di condivisione lavoratore – datore di lavoro, del programma lavorativo di inserimento. Si tratta di condizione ostativa.
Info: Inail circolare n.34 11 settembre 2020
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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