ROMA – Pesca costiera e acque interne. Pubblicata da Inail la nota del 18 gennaio 2017 n.6 inerente la sospensione degli sgravi contributi nell’anno 2017/2018.

La nota riguarda i premi per l’autoliquidazione che per l’anno 2017/2018 dovranno essere versati interamente: in soluzione unica entro il 16 febbraio 2018 o nelle quattro rate 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018. Tale misura deriva dalla sospensione dell’agevolazione disposta dal Ministero del Lavoro in ossequio al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato (articoli 107 e 108) e nel rispetto della valutazione in corso da parte della stessa Ue in merito al regime agevolativo.

Era stata introdotta in origine dal decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 e subito estesa negli anni a venire dall’articolo 4, comma 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343. Fissata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) al limite del 45,07%, ha finora interessato datori di lavoro Navigazione categoria naviglio 73 “Pesca costiera” e assicurazione per familiari di pescatori piccola pesca voce 1200 della tariffa industria con la polizza dipendente,

La circolare ricorda quindi che andranno versati per intero per i premi speciali unitari pescatori autonomi, società cooperative e compagnie pescatori. “La sospensione dell’applicazione dell’agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta altresì il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato, come noto, entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno”.

Info: Inail circolare n.6 del 18 gennaio 2018

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA