Malattia e indirizzo reperibilità lavoratori settore privato e pubblico. Con circolare n.106 del 23 settembre 2020 Inps ha pubblicato indicazioni sul nuovo Sportello al cittadino per le VMC che potrà essere utilizzato per la variazione dell’indirizzo di reperibilità del lavoratore.
Lo Sportello riguarda i casi di malattia comune e va ad affiancare le modalità tuttora in vigore, ovvero e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o Contact center.
Nei servizi online Inps (circolare n. 87 del 17 luglio 2020) è all’interno dell’opzione Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo. Il nuovo recapito viene considerato valido dal giorno successivo a quello della comunicazione. Inps raccomanda di utilizzarlo con la massima diligenza e tempestività e prima di effettuare lo spostamento. In ogni caso l’invio non sostituisce nessuno degli obblighi contrattuali per la comunicazione dello spostamento esigibili dal datore di lavoro.
La nota riassume quindi la normativa corrente per malattia e VMC sia per i lavoratori privati indennizzati (mancata esecuzione visita, irreperibilità, circolari n. 129/1990 e n. 183/1998 e il messaggio n. 4344/2012) che per i lavoratori pubblici che rientrano nel Polo unico (comunicazione preventiva all’Amministrazione, articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206, ambiti di applicazione dell‘articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75).
Il datore di lavoro per entrambi le situazioni viene messo al corrente della variazione:
- “in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
- al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito – spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore”.
Info: Inps circolare n.106 del 23 settembre 2020
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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